Sentenza i tema di Apprendistato e esclusione delle Regioni dalla formazione aziendale
22/05/2010
Categoria: Documenti Non è in linea con il dettato costituzionale la totale estromissione delle Regioni e delle Province autonome dalla formazione aziendale.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n.176 del 14 maggio 2010, ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 23, co. 2, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 conv. dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, in seguito al ricorso presentato da nove Regioni italiane (Emilia Romagna, Basilicata, Veneto, Liguria, Toscana, Piemonte, Marche, Puglia e Lazio). La questione è stata sollevata, nel dettaglio, con riferimento alla parte in cui inserisce il comma 5-ter nell'art. 49 del d.lgs. n. 276 del 2003, stabilendo che, in caso di formazione esclusivamente aziendale, la regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante non è definita dalle Regioni d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, ma integralmente dai contratti collettivi di lavoro, per violazione degli artt. 117, 120, 118 e 39 della Costituzione. Secondo la Corte, l'illegittimità riguarda le parole «non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi», «integralmente» e «definiscono la nozione di formazione aziendale".
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